Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano

Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano

 

PRESENTAZIONE DOMANDA:

Apertura: 1.3.2024

Chiusura: 30.4.2024

 

BENEFICIARI dell’intervento sono imprese operanti nei settori identificati dai codici ATECO:

– 56.10.11 “Ristorazione con somministrazione”

– 56.10.30 “Gelaterie e pasticcerie”

– 10.71.20 “Produzione di pasticceria fresca”

LINEA 1 Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano – MISURA “MACCHINARI E BENI STRUMENTALI”

Il Ministero dell’Agricoltura ha pubblicato il decreto 24 gennaio 2024 di attuazione del Decreto ministeriale n. 297009 del 4 luglio 2022 ai sensi dell’art. 1, commi 868-869, legge 30 dicembre 2021, n.234. recante i criteri e le modalità’ di utilizzazione del “Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

 

Risorse disponibili

La dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è pari a complessivi 56.000.000,00 di euro, comprensivi degli oneri per la gestione dell’intervento. A valere sulle risorse di cui al comma precedente può essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto corrente non superiore:

  1. a) al 70% (settanta per cento) delle spese totali ammissibili;
  2. b) a 30.000,00 (trentamila/00) euro per singola impresa.

I contributi sono concessi nell’ambito del Regolamento de minimis e non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attività dell’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa; i beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo.

NON sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo nonché le spese di cui all’art. 6, comma 4, del D.M. del 4 luglio 2022, e precisamente:

  1. a) l’acquisto di componenti, pezzi di ricambio o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;
  2. b) terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere, ivi compresi gli impianti idrici, elettrici, di allarme, di riscaldamento e raffreddamento;
  3. c) mezzi targati;
  4. d) beni usati o rigenerati;
  5. e) utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
  6. f) imposte e tasse;
  7. g) contributi e oneri sociali di qualsiasi genere;
  8. h) buoni pasto;
  9. i) costi legali e notarili;
  10. j) consulenze di qualsiasi genere;
  11. k) spese non direttamente finalizzate all’attività dell’impresa.

NON sono, altresì, ammesse le spese:

  1. a) di importo inferiore a 516,46 euro, al netto di IVA, a meno che non possano essere iscritte nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo;
  2. b) per macchinari, impianti, attrezzature e software acquistati con permute, tramite compensazione delle spese e soggetti a sconti o abbuoni.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del D.M. 21 ottobre 2022. Nello specifico:

  1. a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (“Ristorazione con somministrazione”): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022, prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
  2. b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 (“Gelaterie e pasticcerie”) e dal codice ATECO 10.71.20 (“Produzione di pasticceria fresca”): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022, prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
  3. c) che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovino in stato di liquidazione volontaria o giudiziale né soggetti ad una procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie dell’attività anche ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.;
  4. d) non siano in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
  5. e) siano iscritte presso INPS o INAIL e abbiano una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  6. f) siano in regola con gli adempimenti fiscali;
  7. g) abbiano restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  8. h) non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del D.P.C.M. 23 maggio 2007 (“Impegno Deggendorf”).

 

Interventi ammessi

A tal fine sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda e relative all’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali all’attività di impresa.

I beni devono essere nuovi di fabbrica, acquistati a normali condizioni di mercato e da terzi, che non hanno relazioni con l’impresa, ed essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo.

Non sono ammesse spese per:

  • componenti, pezzi di ricambio o parti di macchinari/impianti/attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;
  • terreni, fabbricati, opere murarie;
  • beni usati o rigenerati.

 

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il Fondo, come detto, ha una dotazione complessiva di 76 milioni di euro: 56 milioni di euro destinati a finanziare l’acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali all’attività dell’impresa e 20 milioni di euro a favore della contrattualizzazione di giovani apprendisti.

Il Fondo prevede la concessione di un contributo a fondo perduto di massimo 30.000 euro per singola impresa e comunque non superiore al 70% delle spese totali ammissibili, sia per l’acquisto di macchinari e attrezzature che relativamente allo stipendio lordo da corrispondere ai giovani apprendisti.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A gestire il bando è Invitalia e le domande potranno essere presentate a decorrere dal 1° marzo e fino al 30 aprile 2024. Le domande saranno valutate seguendo l’ordine cronologico di arrivo.

LINK UTILI

Decreto ministeriale 4 luglio 2022, n. 297009

Decreto direttoriale 24 gennaio 2024, n. 35987

Pubblicato nella G.U. n. 202 del 30/08/2022